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Quali sono i benefici fiscali di una donazione
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Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche non titolari di reddito di impresa sono, in alternativa, a scelta del contribuente: a) detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 30% del loro ammontare. La detrazione delle spese è calcolata su un importo massimo di 30.000,00 euro all’anno; b) deducibili dal reddito complessivo (su cui saranno calcolate le imposte) nel limite del 10% del reddito dichiarato (se la deduzione è maggiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene computata fino al quarto anno successivo).
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Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da soggetti IRES sono deducibili dal reddito d’impresa (su cui saranno calcolate le imposte) fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (se la deduzione è maggiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene computata fino al quarto anno successivo).
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La legge 166 del 2016 ha dato disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Ha l’obiettivo di incoraggiare la donazione di beni inutilizzati o eccedenze e ha previsto una procedura piuttosto semplice. Se la cessione riguarda eccedenze alimentari facilmente deperibili nonché beni di valore complessivo non superiore a 15.000€ è sufficiente un documento di trasporto o un titolo equivalente. Quando si tratta di donazioni che non rientrano in questa categoria e riguardano importi più consistenti, la procedura richiede maggiore trasparenza per assicurare il raggiungimento degli obiettivi solidali. Il soggetto donatore è tenuto a trasmettere entro il quinto giorno del mese successivo alla donazione agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate.
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